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Art. 718 Codice Ordinamento Militare - Ammissione ai corsi di militari stranieri

Il Ministro della difesa è autorizzato ad ammettere personale militare straniero a frequentare corsi presso istituti, scuole e altri enti militari, con le modalità di cui all'articolo 573. Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. m), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.




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