• Home
  • C. Ord. Militare
  • Art. 2136 Codice Ordinamento Militare - Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza

Art. 72 Codice Ordinamento Militare - Applicabilità di norme previste per il Consiglio superiore della magistratura

Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente codice, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il Consiglio superiore della magistratura, in particolare sostituiti al Ministro e al Ministero della giustizia, rispettivamente il Ministro e il Ministero della difesa.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto