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  • Art. 2066 Codice Ordinamento Militare - Anticipazione del congedo illimitato d’ufficio

Art. 722 Codice Ordinamento Militare - Formazione degli ufficiali a nomina diretta dei ruoli normali

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta: se appartenenti all’Esercito italiano, alla Marina militare e all’Aeronautica militare frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalità sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore; se appartenenti all’Arma dei carabinieri frequentano un corso applicativo della durata non inferiore a un anno, le cui modalità sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri. L'anzianità relativa dei predetti ufficiali è rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive accademie militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero sono restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.




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