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Art. 732 Codice Ordinamento Militare - Mancato completamento degli iter formativi

Gli ufficiali dei ruoli normali che non completano gli studi sono trasferiti d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria d'avanzamento: nel ruolo naviganti speciale, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti al ruolo naviganti normale una volta conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare; nel ruolo speciale delle armi, se non hanno conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare, tramutando gli obblighi di ferma assunti in precedenza con quelli previsti dall’articolo 724, comma 2, con decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali; nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti ai ruoli delle armi e dei corpi. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che hanno completato gli studi senza conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore militare sono trasferiti d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, nel ruolo normale delle armi, tramutando la ferma di cui all’articolo 724, comma 2, in luogo di quella precedentemente assunta. L'ordine di precedenza rispetto ai pari grado e anzianità iscritti in ruolo è stabilito sulla base del punteggio di merito elaborato ai sensi dell’articolo 731, comma 3. Ai fini della promozione ad anzianità si computa l'anzianità complessiva maturata nel grado. I frequentatori dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti normale, divenuti non idonei al volo dopo l'inizio della prima sessione di esami del primo anno accademico, possono essere trasferiti a domanda, previo parere favorevole espresso da parte di un'apposita commissione, nei corrispondenti corsi regolari di accademia per ufficiali del ruolo normale delle armi ovvero dei ruoli normali dei corpi, in relazione alla corrispondenza degli esami sostenuti con quelli previsti per il nuovo corso. Gli ufficiali di cui al comma 1, che non sono trasferiti nei ruoli speciali, cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del congedo in qualità di ufficiali di complemento del ruolo di appartenenza ovvero del ruolo speciale delle armi, se non sono in possesso del brevetto di pilota o di navigatore militare. 4­bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c­bis). (1) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, se non esistono vacanze nei nuovi ruoli, gli ufficiali sono trasferiti in soprannumero e l'eccedenza è riassorbita al verificarsi della prima vacanza. L'avanzamento nel nuovo ruolo non può avere decorrenza anteriore alla data di trasferimento. (1) Comma inserito dall’art. 4, comma 1, lett. l), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.




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