I sottotenenti del ruolo normale che non superano il corso di applicazione per essi prescritto: sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento; sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta; se non presentano domanda o non ottengono il parere favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera cbis) (3). 1bis. I tenenti del ruolo normale che non superano il corso di perfezionamento per essi prescritto non sono ammessi a ripeterlo e nella rideterminazione dell'anzianità, di cui all'articolo 734, comma 1bis, sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianità. (2) 1ter. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera cbis). (4) (1) Rubrica così modificata dall’art. 7, comma 1, lett. p), n. 1), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8. (2) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. p), n. 2), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8. (3) Lettera così modificata dall’art. 4, comma 1, lett. n), n. 1), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91. (4) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. n), n. 2), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.