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Art. 742 Codice Ordinamento Militare - Dimissioni dai corsi

Gli allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno due terzi delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso previa determinazione del Direttore generale del personale militare. (1) Gli allievi comunque dimessi dal corso: se provenienti dai ruoli dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio; se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo. (1) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. o), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.




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