I magistrati militari di cui all’articolo 74 sono destinati, con decreto ministeriale, agli uffici giudiziari militari per compiervi il prescritto tirocinio, che non può essere inferiore a sei mesi. Trascorso positivamente il periodo minimo di prova, il Consiglio della magistratura militare delibera in ordine alla nomina a magistrato militare e al conferimento delle funzioni giudiziarie militari, sulla base dei pareri formulati dai capi degli uffici dove i magistrati militari hanno prestato il tirocinio.