Il corso d'istituto per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri è svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai maggiori e tenenti colonnelli del ruolo normale. Il corso tende all'affinamento della preparazione culturale, giuridica e tecnicoprofessionale dei frequentatori, anche attraverso l'acquisizione di competenze e abilità per l'assolvimento delle funzioni nel successivo sviluppo di carriera. (1) Le conoscenze e le capacità acquisite nonché le potenzialità espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Nel regolamento sono stabilite la durata, le modalità di ammissione, di svolgimento, di frequenza, di rinvio, di valutazione dei frequentatori, nonché le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 2. (1) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. r), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.