Art. 76 Codice Ordinamento Militare - Applicabilità delle disposizioni dell’ordinamento penitenziario comune

Per gli stabilimenti militari di pena e per l’espiazione delle pene detentive militari, se non è espressamente o diversamente previsto dalle disposizioni del presente codice o da altre norme penali militari, si applicano le disposizioni dell’ordinamento penitenziario comune, sostituite, se necessario, le autorità competenti ordinarie con quelle militari.




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