La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti durante la formazione iniziale, è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni. 2. Ai fini della nomina in servizio permanente del personale di cui al comma 1, è necessario il giudizio favorevole sui risultati ottenuti durante il corso di specializzazione o al termine dello stesso, a seconda che la nomina ha luogo prima o dopo il termine del corso. (1) (1) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, lett. i), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.