Gli ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo degli ispettori dei carabinieri: se provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma; se provenienti dagli ufficiali ausiliari dell'Arma, ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono nominati carabinieri effettivi; se provenienti dai civili, dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altre Forze armate, o dal personale appartenente ad altre Forze di polizia, anche a ordinamento civile, conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma. (1) 2. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonché il personale appartenente alle altre Forze di polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso. (1) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, lett. q), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.