Sono dimessi dai corsi i frequentatori che si trovino nelle condizioni previste dal regolamento. Nelle ipotesi di esclusione per infermità o per altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore, lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dai corsi, di cui ai commi precedenti sono adottati con determinazione del Direttore generale del personale militare o da altra autorità da questi delegata, su proposta del Comandante dell'istituto di istruzione.