Art. 772 Codice Ordinamento Militare - Sospensione dalla nomina a maresciallo

La nomina a maresciallo è sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una delle seguenti condizioni: sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; sono sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; si trovano in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.




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