Art. 778 Codice Ordinamento Militare - Dimissioni dai corsi

E' dimesso dai corsi di cui agli articoli precedenti e restituito al normale servizio d'istituto, col grado rivestito e senza detrazione di anzianità, il personale che: a) formalizza dichiarazione di rinuncia ai corsi; dimostra in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado; non supera gli esami finali dopo aver già ripetuto il corso di qualificazione; non supera gli esami finali del corso di aggiornamento e formazione professionale; è stato per qualsiasi motivo assente per più di trenta giorni, anche se non continuativi; si trova nelle condizioni previste dal regolamento. Nelle ipotesi di esclusione per infermità o per altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore, lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dai corsi di cui alla presente sezione sono adottati con determinazione del Direttore generale del personale militare o da altra autorità da questi delegata, su proposta del Comandante dell'istituto di istruzione.




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