Coloro i quali, ai sensi delle disposizioni della presente sezione, conseguono la promozione al grado di vicebrigadiere, sono iscritti in ruolo con decorrenza dalla data di fine dei rispettivi corsi e nell'ordine delle rispettive, graduatorie finali, formalizzate con decreto ministeriale. Per la formazione delle medesime graduatorie, a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la minore età.