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Art. 795 Codice Ordinamento Militare - Riammissione in ruolo

Il militare che ha cessato di essere iscritto nei ruoli e che è riammesso nei ruoli stessi subisce, all'atto della riammissione, una detrazione di anzianità assoluta pari all'interruzione, salvo eventuale diritto, conferitogli da speciali disposizioni, a conservare parzialmente o integralmente l'anzianità posseduta. Il presente codice contempla i casi per i quali non si fa luogo alla detrazione di anzianità per la riammissione in ruolo.




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