Gli ufficiali in servizio permanente e gli appartenenti al ruolo musicisti possono transitare da un ruolo a un altro esclusivamente nei casi previsti per la Forza armata di appartenenza, disciplinati dal presente codice. Le varie ipotesi di transito, anche in relazione alla determinazione dell’anzianità assoluta e dell’anzianità relativa, sono disciplinate dal presente codice. Il transito tra ruoli è disposto con decreto ministeriale. (1) Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 797. Il transito è disposto con decreto dirigenziale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. (2) (1) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. n), n. 1), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248. (2) Comma sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. n), n. 2), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 e, successivamente, così modificato dall’art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.