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  • Art. 818 bis Codice Ordinamento Militare - Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli

Art. 798 Codice Ordinamento Militare - Dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare è fissata a 150.000 unità. Ferme restando le dotazioni organiche complessive di ciascuna Forza armata fissate dall'articolo 798­bis, possono essere apportate, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze funzionali da soddisfare. Articolo modificato dall’art. 1126­bis, comma 1, lett. b), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.




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