La ripartizione dei volumi organici delle Forze armate è determinata nelle seguenti unità: a) ufficiali: 12.050 dell’Esercito italiano; 4.500 della Marina militare; 5.700 dell’Aeronautica militare; b) sottufficiali: 24.091 dell’Esercito italiano, di cui 2.400 primi marescialli, 5.583 marescialli e 16.108 sergenti; 13.576 della Marina militare, di cui 2.178 primi marescialli, 5.774 marescialli e 5.624 sergenti; 26.280 dell’Aeronautica militare, di cui 3.000 primi marescialli, 6.480 marescialli e 16.800 sergenti; c) volontari: 1) 75.859 dell’Esercito italiano, di cui 56.281 in servizio permanente e 19.578 in ferma prefissata; 2) 15.924 della Marina militare, di cui 10.000 in servizio permanente e 5.924 in ferma prefissata; 3) 12.020 dell’Aeronautica militare, di cui 7.049 in servizio permanente e 4.971 in ferma prefissata. 2. Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente: Esercito italiano: 112.000 unità; Marina militare: 34.000 unità; Aeronautica militare: 44.000 unità. 2bis. Nelle dotazioni organiche della Marina militare, di cui ai commi 1 e 2, non sono comprese quelle del Corpo delle capitanerie di porto stabilite dagli articoli 814 e 815 del presente codice. Articolo abrogato dall’art. 1126bis, comma 1, lett. b), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29. L’art. 1126bis, comma 1, lett. c), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29, ha stabilito che i rinvii alle disposizioni del presente articolo, abrogate dal citato art. 1126bis, comma 1, lett. b), contenuti nel presente codice, debbano intendersi riferiti alle disposizioni del regolamento di cui al citato D.P.R. n. 90/2010 ovvero del D.P.C.M. 11 gennaio 2013.