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  • Art. 818 bis Codice Ordinamento Militare - Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli

Art. 799 Codice Ordinamento Militare - Ripartizione dei volumi organici dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

La ripartizione dei volumi organici delle Forze armate è determinata nelle seguenti unità: a) ufficiali: 12.050 dell’Esercito italiano; 4.500 della Marina militare; 5.700 dell’Aeronautica militare; b) sottufficiali: 24.091 dell’Esercito italiano, di cui 2.400 primi marescialli, 5.583 marescialli e 16.108 sergenti; 13.576 della Marina militare, di cui 2.178 primi marescialli, 5.774 marescialli e 5.624 sergenti; 26.280 dell’Aeronautica militare, di cui 3.000 primi marescialli, 6.480 marescialli e 16.800 sergenti; c) volontari: 1) 75.859 dell’Esercito italiano, di cui 56.281 in servizio permanente e 19.578 in ferma prefissata; 2) 15.924 della Marina militare, di cui 10.000 in servizio permanente e 5.924 in ferma prefissata; 3) 12.020 dell’Aeronautica militare, di cui 7.049 in servizio permanente e 4.971 in ferma prefissata. 2. Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente: Esercito italiano: 112.000 unità; Marina militare: 34.000 unità; Aeronautica militare: 44.000 unità. 2­bis. Nelle dotazioni organiche della Marina militare, di cui ai commi 1 e 2, non sono comprese quelle del Corpo delle capitanerie di porto stabilite dagli articoli 814 e 815 del presente codice. Articolo abrogato dall’art. 1126­bis, comma 1, lett. b), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29. L’art. 1126­bis, comma 1, lett. c), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29, ha stabilito che i rinvii alle disposizioni del presente articolo, abrogate dal citato art. 1126­bis, comma 1, lett. b), contenuti nel presente codice, debbano intendersi riferiti alle disposizioni del regolamento di cui al citato D.P.R. n. 90/2010 ovvero del D.P.C.M. 11 gennaio 2013.




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