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  • Art. 2136 Codice Ordinamento Militare - Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza

Art. 80 Codice Ordinamento Militare - Detenuti custoditi nelle carceri giudiziarie militari

Nelle carceri giudiziarie militari sono custoditi i militari detenuti in attesa di giudizio, a disposizione dell’autorità giudiziaria militare od ordinaria. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 79, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121.




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