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  • Art. 818 bis Codice Ordinamento Militare - Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli

Art. 802 Codice Ordinamento Militare - Modificazioni delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali

Ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fermi restando gli organici complessivi previsti per ciascuna Forza armata dal presente codice e i profili di carriera tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari, possono essere apportate modifiche, senza oneri aggiuntivi, alle dotazioni organiche dei singoli ruoli degli ufficiali delle Forze armate, al fine di adeguarne le disponibilità alle effettive esigenze operative e di funzionalità del sostegno tecnico­logistico. Relativamente al Corpo delle capitanerie di Porto, i decreti ministeriali sono adottati d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.




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