E' determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato: il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio; la consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri; (1) bbis) la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri; (2) bter) la consistenza organica degli allievi delle scuole militari (2). (1) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8. (2) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.