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  • Art. 1263 Codice Ordinamento Militare - Periodi di imbarco per gli ufficiali della Marina militare

Art. 82 Codice Ordinamento Militare - Reclusori militari

I reclusori militari sono istituiti per custodirvi i militari che espiano la pena della reclusione militare o, a loro richiesta, le pene detentive comuni; resta fermo quanto disposto dall’articolo 79, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Gli ufficiali che non hanno perduto il grado per effetto della condanna scontano la pena della reclusione militare in locali diversi da quelli destinati agli altri militari.




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