Art. 822 Codice Ordinamento Militare - Modifiche al ruolo tecnico­logistico

Fermi restando l'organico complessivo e il numero delle promozioni annuali previsto dal presente codice per il ruolo tecnico­logistico, possono essere disposte, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, modifiche all'articolazione del predetto ruolo, mediante soppressione, accorpamento, o istituzione di nuovi comparti o di nuove specialità, al fine di adeguarla alle effettive esigenze di sostegno tecnico­logistico.




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