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Art. 826 Codice Ordinamento Militare - Contingente per la tutela del lavoro

Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, per un contingente complessivo di 506 unità, di cui 463 in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli: a) colonnelli: 1; tenenti colonnelli/maggiori: 5; capitani: 1; ispettori: 170; sovrintendenti: 159; appuntati e carabinieri: 170. (1) Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84 unità sono distaccate per lo svolgimento dell’attività di vigilanza propria dell’Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione della Regione siciliana per l’applicazione delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e sull’assistenza. (2) (1) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. t), n. 1), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20. (2) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. t), n. 2), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.




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