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  • Art. 842 Codice Ordinamento Militare - Appartenenti al ruolo dei volontari in ferma o in rafferma

Art. 830 Codice Ordinamento Militare - Contingente per la Banca d’Italia

È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un numero massimo di 2.000 unità, per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia. Il predetto contingente è così determinato: (1) a) colonnelli: 1; tenenti colonnelli e maggiori: 3; ufficiali inferiori: 3; ispettori: 232; sovrintendenti: 91; appuntati e carabinieri: 1.670. Il predetto contingente è posto in soprannumero all’organico dell’Arma dei carabinieri stabilito dalla sezione precedente. L'impiego del contingente è disciplinato mediante apposito accordo tecnico stipulato tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la Banca d'Italia. (2) Gli assegni, le competenze accessorie e le indennità comunque spettanti al personale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dal comma 1, nonché ogni altro elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca d’Italia. (1) Alinea così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. r), n. 1), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248. (2) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. u), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 e, successivamente, dall’art. 4, comma 1, lett. r), n. 2), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.




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