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Art. 831 Codice Ordinamento Militare - Concorsi per i ruoli normali e i ruoli speciali

L'Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali, se dopo le immissioni in ruolo e le promozioni annuali al grado superiore esistono vacanze nell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i tenenti e i capitani che alla data di scadenza del bando hanno: a) un'età non superiore a 41 anni; conseguito il diploma di laurea specialistica; riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore a «eccellente». I tenenti e i capitani trasferiti per concorso nei ruoli normali conservano l'anzianità posseduta e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado. I capitani dei ruoli speciali dell'Esercito italiano che non hanno partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali, perché non hanno superato il corso di applicazione o perché non hanno conseguito il diploma di laurea entro l’anno di inserimento nell’aliquota di valutazione al grado di maggiore, non sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorché in possesso del diploma di laurea. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani che alla data di scadenza del bando hanno: a) un'età non superiore a 41 anni; conseguito il diploma di laurea specialistica; espletato i periodi di comando o di attribuzioni specifiche previsti per i corrispondenti ruoli normali; riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore a «eccellente». I capitani di cui al comma 4 che superano il corso di stato maggiore sono iscritti nel ruolo normale corrispondente a quello di provenienza con l'anzianità di grado posseduta dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado. Coloro che non superano il corso permangono nel ruolo speciale. 6­bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali ovvero speciali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale ovvero speciale del Corpo sanitario degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso, per il transito nel ruolo normale, di una delle lauree o odontoiatria e protesi dentaria e delle relative abilitazioni all'esercizio della professione previste per il citato ruolo ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della laurea in psicologia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione. (2) 6­ter. Nei concorsi di cui al comma 6­bis, nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità di grado posseduta prima del trasferimento. L'ordine di precedenza è determinato: a parità di anzianità di grado, dall'età; a parità di età, si raffrontano le anzianità nei gradi inferiori, fino a quello in cui non si riscontra parità; a parità anche delle anzianità nei gradi inferiori, è considerato più anziano chi ha maggiore servizio effettivo. (3) 6­quater. I militari che transitano in un ruolo nel quale erano stati già inquadrati in passato non possono assumere un'anzianità che comporti un ordine di precedenza nel nuovo ruolo più favorevole rispetto a quello che avrebbero maturato se fossero rimasti continuativamente in detto ruolo; il rispetto di tale ordine di precedenza è assicurato anche attraverso una corrispondente detrazione dell'anzianità di grado. (3) (1) Rubrica così modificata dall'art. 5, comma 2, lett. a), n. 1, D.L. 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 13. (2) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, lett. a), n. 2), D.L. 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 13 e, successivamente, così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. s), n. 1), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8. (3) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. s), n. 2), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.




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