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  • Art. 1957 Codice Ordinamento Militare - Equipollenza della ferma volontaria e del servizio prestato nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla ferma di leva

Art. 833 bis Codice Ordinamento Militare - Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare

A decorrere dal 1° gennaio 2013, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali della Marina militare laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, reclutati ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e operanti nel settore delle infrastrutture sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare. (1) Gli ufficiali trasferiti o transitati ai sensi dei commi 1 e 2 mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3. Articolo inserito dall'art. 5, comma 2, lett. c), D.L. 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 13. (1) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. u), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.




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