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  • Art. 988 Codice Ordinamento Militare - Richiami in servizio nelle forze di completamento

Art. 836 Codice Ordinamento Militare - Transito dal ruolo normale al ruolo speciale

I capitani del ruolo normale valutati e giudicati idonei per l'avanzamento al grado di maggiore possono, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui è effettuata ciascuna valutazione, transitare nel ruolo speciale, conservando l'anzianità assoluta posseduta e collocandosi nel ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianità. Tale facoltà resta salva se, entro la predetta data, l'ufficiale è stato promosso al grado di maggiore. Gli effetti del passaggio nel ruolo speciale decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della predetta domanda. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale né di partecipare al corso d’istituto.




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