Art. 1957 Codice Ordinamento Militare - Equipollenza della ferma volontaria e del servizio prestato nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla ferma di leva
Le competenze attribuite ai generali e ai colonnelli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare sono individuate con decreto del Ministro della difesa.