• Home
  • C. Ord. Militare
  • Art. 1957 Codice Ordinamento Militare - Equipollenza della ferma volontaria e del servizio prestato nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla ferma di leva

Art. 838 Codice Ordinamento Militare - Ufficiali sino al grado di tenente colonnello e corrispondente

Ferme restando le attribuzioni e le competenze previste dall’ordinamento militare, gli ufficiali delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello e corrispondente, in relazione alle specifiche qualificazioni cui sono correlate autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità: esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unità poste alle loro dipendenze; provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità al fine di assicurarne la funzionalità per il conseguimento degli obiettivi prefissati; assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative rette da ufficiali generali o da colonnelli, hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all'attività dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento; adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento del servizio nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti; e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto