Art. 84 Codice Ordinamento Militare - Esercizio e pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena

Per l’esercizio e le pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena si applicano i principi dell’ordinamento penitenziario comune e, in quanto compatibili, le relative disposizioni regolamentari di esecuzione. In ogni stabilimento militare di pena è istituito un oratorio per il culto cattolico, il cui esercizio è affidato alle cure di un cappellano militare.




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