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  • Art. 2209 bis Codice Ordinamento Militare - Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il

Art. 85 Codice Ordinamento Militare - Lavoro dei militari detenuti

I detenuti militari in espiazione di pena sono occupati giornalmente con istruzioni civili e militari, e assegnati, a seconda delle loro attitudini, ai lavori organizzati a tal fine dal comando degli stabilimenti militari di pena. Ai detenuti militari compete una retribuzione nella misura stabilita dal decreto del Ministro della difesa di cui all’articolo 77. Sulla specifica materia è necessario il concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Gli ufficiali e sottufficiali detenuti sono di norma adibiti a lavori d’ufficio o ad altri lavori per i quali hanno particolare attitudine. All’eventuale indennizzo da corrispondersi ai militari detenuti nel caso di infortunio sul lavoro, si provvede in virtù delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti al momento del fatto.




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