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  • Art. 1957 Codice Ordinamento Militare - Equipollenza della ferma volontaria e del servizio prestato nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla ferma di leva

Art. 850 Codice Ordinamento Militare - Appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri

Il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute e può altresì esercitare incarichi di comando di uno o più militari, nonché di addestramento in relazione a una eventuale specifica preparazione professionale posseduta.




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