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  • Art. 1957 Codice Ordinamento Militare - Equipollenza della ferma volontaria e del servizio prestato nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla ferma di leva

Art. 851 Codice Ordinamento Militare - Grado dei militari

Il grado è indipendente dall’impiego. Il grado si acquista e si perde in base alle disposizioni contenute nel presente codice. Non sono concessi gradi onorari per gli ufficiali.




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