Art. 1957 Codice Ordinamento Militare - Equipollenza della ferma volontaria e del servizio prestato nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla ferma di leva
Il grado è conferito con atto di nomina o con atto di promozione. Il grado iniziale è conferito: per gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali con decreto del Ministro della difesa, per gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, con determinazione dirigenziale; per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale; per i militari di truppa, con determinazione del rispettivo comandante di corpo. (1) (1) Comma così sostituito dall’art. 14, comma 2, lett. d), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.