Art. 1957 Codice Ordinamento Militare - Equipollenza della ferma volontaria e del servizio prestato nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla ferma di leva
Le dimissioni d’autorità sono determinate dalle seguenti cause: interdizione giudiziale; inabilitazione civile; amministrazione di sostegno; irreperibilità accertata; sottoposizione a misura di prevenzione o di sicurezza personale definitiva. Le dimissioni d’autorità sono adottate per decisione del Ministro, sentito il parere della Corte militare d’appello: a) a seguito di sottoposizione a misure di prevenzione; b) a seguito di sottoposizione a misure di sicurezza personali, previste dall’articolo 215 del codice penale, se il militare è prosciolto dal giudice penale, ovvero se il militare, condannato, è ricoverato, a causa di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Se il militare, prosciolto, è ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ai sensi dell’articolo 222 c.p., e se il militare, condannato, è ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia, ai sensi dell’articolo 219 c.p., la decisione è presa quando il militare ne è dimesso.