Art. 1957 Codice Ordinamento Militare - Equipollenza della ferma volontaria e del servizio prestato nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla ferma di leva
Il militare che ha subito un provvedimento di perdita del grado, può essere reintegrato nello stesso nei casi previsti dal presente codice e con le modalità stabilite dal regolamento. La reintegrazione nel grado è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del provvedimento. La reintegrazione nel grado non comporta la riassunzione in servizio, salvo quanto previsto dagli articoli 961 e 962. Il militare reintegrato è iscritto nei corrispondenti ruoli del congedo.