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  • Art. 1957 Codice Ordinamento Militare - Equipollenza della ferma volontaria e del servizio prestato nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla ferma di leva

Art. 868 Codice Ordinamento Militare - Disposizioni generali sulla reintegrazione nel grado

Il militare che ha subito un provvedimento di perdita del grado, può essere reintegrato nello stesso nei casi previsti dal presente codice e con le modalità stabilite dal regolamento. La reintegrazione nel grado è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del provvedimento. La reintegrazione nel grado non comporta la riassunzione in servizio, salvo quanto previsto dagli articoli 961 e 962. Il militare reintegrato è iscritto nei corrispondenti ruoli del congedo.




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