Art. 1957 Codice Ordinamento Militare - Equipollenza della ferma volontaria e del servizio prestato nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla ferma di leva
La reintegrazione nel grado è disposta d’ufficio se vengono meno le cause che hanno determinato la cancellazione dai ruoli per assunzione di servizio con grado inferiore nella Forza armata o Corpo armato di appartenenza. La reintegrazione nel grado decorre dalla data in cui cessa l’assunzione di servizio nel grado inferiore.