• Home
  • C. Ord. Militare
  • Art. 1880 Codice Ordinamento Militare - Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta

Art. 87 Codice Ordinamento Militare - Definizione

Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. L’ordinamento e l’attività delle Forze armate, conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione, sono disciplinati dal codice e dal regolamento. Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale, secondo quanto previsto dal presente codice.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare