Art. 87 Codice Ordinamento Militare - Definizione

Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. L’ordinamento e l’attività delle Forze armate, conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione, sono disciplinati dal codice e dal regolamento. Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale, secondo quanto previsto dal presente codice.




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