Art. 1957 Codice Ordinamento Militare - Equipollenza della ferma volontaria e del servizio prestato nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla ferma di leva
La reintegrazione nel grado è disposta a domanda se vengono meno le cause che hanno determinato: a) l’interdizione giudiziale, l’inabilitazione civile o l’amministrazione di sostegno; b) l’irreperibilità accertata; la perdita della cittadinanza; l’assunzione di servizio con qualsiasi grado o qualifica in una Forza armata o Corpo armato diversi o in una Forza di polizia a ordinamento civile.