I militari in servizio temporaneo appartengono a una delle seguenti categorie: volontari in ferma prefissata, in prolungamento di ferma e in rafferma; carabinieri effettivi in ferma; allievi delle scuole militari; allievi marescialli; allievi e aspiranti ufficiali; marescialli in ferma; ufficiali di complemento in ferma e in rafferma; allievi ufficiali e ufficiali in ferma prefissata; ufficiali e sottufficiali piloti e navigatori di complemento; l) allievi carabinieri. (1) I militari in servizio temporaneo non sono forniti di rapporto di impiego e prestano servizio attivo in relazione alla durata della rispettiva ferma. Il rapporto di servizio temporaneo può essere sospeso, interrotto o cessare solo in base alle espresse previsioni di questo codice. (1) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. z), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.