I militari in congedo appartengono a una delle seguenti categorie: a) ausiliaria; complemento; congedo illimitato; riserva; riserva di complemento; congedo assoluto. L’ausiliaria riguarda il personale collocato nel congedo dal servizio permanente. Il complemento riguarda gli ufficiali e i sottufficiali. Il congedo illimitato riguarda i militari di truppa e i graduati dell'Arma dei carabinieri in ferma che cessano dal servizio temporaneo. (1) La riserva di complemento riguarda esclusivamente gli ufficiali. I militari in congedo assoluto non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale; il militare in congedo assoluto conserva il grado e l’onore dell’uniforme, che può essere indossata in base alle disposizioni di ciascuna Forza armata o del Corpo della Guardia di finanza, ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina. (1) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.