Il servizio permanente effettivo è la posizione del militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto di rapporto d'impiego in base alle disposizioni del presente codice. (1) E' idoneo al servizio incondizionato il militare le cui condizioni psicofisiche gli consentono di prestare servizio dovunque, presso reparti, comandi, uffici e a bordo per i militari della Marina militare. Per i militari dei ruoli naviganti la temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nella posizione di servizio effettivo. L'idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente dagli organi e con le modalità stabiliti dal regolamento. (1) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.