Art. 882 Codice Ordinamento Militare - Servizio permanente effettivo

Il servizio permanente effettivo è la posizione del militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto di rapporto d'impiego in base alle disposizioni del presente codice. (1) E' idoneo al servizio incondizionato il militare le cui condizioni psico­fisiche gli consentono di prestare servizio dovunque, presso reparti, comandi, uffici e a bordo per i militari della Marina militare. Per i militari dei ruoli naviganti la temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nella posizione di servizio effettivo. L'idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente dagli organi e con le modalità stabiliti dal regolamento. (1) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.




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