Art. 884 Codice Ordinamento Militare - Aspettativa

L’aspettativa è la posizione di stato del militare temporaneamente esonerato dal servizio per una delle cause previste dal presente codice. L’aspettativa può conseguire a: stato di prigionia o di disperso, ai sensi dell’articolo 621; infermità temporanee; motivi privati; riduzione dei quadri; elezione in cariche politiche e amministrative; prestazione di servizio all’estero del coniuge, dipendente ­ civile o militare ­ dello Stato; ammissione a un dottorato di ricerca; applicazione delle disposizioni di cui alla sezione III del capo IV del titolo III del presente libro; applicazione dell’articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonché del decreto interministeriale di cui all’articolo 930; i­bis) applicazione dell'articolo 26 della legge 4 novembre 2010, n. 183. (1) L’aspettativa per riduzione dei quadri riguarda esclusivamente gli ufficiali. (1) Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 1, lett. bb), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.




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