Art. 885 Codice Ordinamento Militare - Sospensione dall’impiego

Il militare può essere sospeso dall’impiego per motivi penali, disciplinari o precauzionali. La sospensione dall’impiego come pena militare accessoria è disciplinata dagli articoli 30 e 31 del codice penale militare di pace. La sospensione disciplinare e quella precauzionale sono disciplinate dal presente codice.




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