Art. 887 Codice Ordinamento Militare - Riserva

La categoria della riserva è composta dai militari che cessano dal servizio permanente o che vi transitano dalla categoria dell’ausiliaria. (1) I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale. (1) Comma così corretto da Comunicato 30 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 30 settembre 2010, n. 229.




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