Art. 888 Codice Ordinamento Militare - Complemento

La categoria del complemento comprende: gli ufficiali e i sottufficiali nominati direttamente in tale categoria, ai sensi delle sezioni II e III del capo III del titolo II e della sezione II del capo III del titolo III del presente libro; gli ufficiali e i sottufficiali provenienti dal servizio permanente nei casi previsti dal presente codice; (1) c) gli ufficiali che assolvono l’obbligo di leva. Gli ufficiali e i sottufficiali di complemento sono destinati a completare i quadri della rispettiva Forza armata o Corpo armato. (1) Lettera così corretta da Comunicato 30 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 30 settembre 2010, n. 229.




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