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  • Art. 1957 Codice Ordinamento Militare - Equipollenza della ferma volontaria e del servizio prestato nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla ferma di leva

Art. 889 Codice Ordinamento Militare - Congedo illimitato

Il personale in congedo illimitato può essere richiamato in servizio: in tempo di pace, per particolari esigenze di carattere operativo ovvero addestrativo delle Forze armate; in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, ai sensi dell'articolo 1929, comma 2.




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