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  • Art. 1957 Codice Ordinamento Militare - Equipollenza della ferma volontaria e del servizio prestato nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla ferma di leva

Art. 891 Codice Ordinamento Militare - Impiego presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri

Il personale militare può con decreto ministeriale, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ­ Dipartimento della funzione pubblica, sentiti il Ministro della difesa e il Ministro per gli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti od organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Con la stessa procedura, l’incarico può essere rinnovato alla scadenza del termine o revocato prima di detta scadenza. Per quanto non diversamente disposto dal presente codice, al personale militare impiegato presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri si applicano le disposizioni della legge 27 luglio 1962, n. 1114.




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